24 Ottobre

BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Negato il concetto di usura sopravvenuta dalla Cass. Civ. Sezz. Un. del 19/10/17

24/10/2017

Con la sentenza n. 24675 del 19/10/17 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno negato la cd. usura sopravvenuta, escludendo con ciò la nullità o l’inefficacia della clausola determinativa del tasso di interessi nel caso in cui il tasso soglia d’usura sia superato non al momento della sottoscrizione del contratto ma nel corso del rapporto. Ciò in ragione di quanto disposto dall’art. 1, comma 1 D.L. n. 394/00, per il quale “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 cp e dell’art. 1815 cc, comma 2 si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento”. Non configura, inoltre, contrarietà ai doveri di buona fede nell’esecuzione del contratto la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato nel caso di sopraggiunto superamento del tasso soglia, posto che l’obbligo di buona fede non incide sulla legittimità della pretesa di esercitare un diritto derivante dal contratto ma sulle modalità di esercizio di tale diritto. La sentenza è riportata per esteso al seguente indirizzo: www.altalex.com/~/media/altalex/allegati/2017/allegati-free/ssuu24675%20del%2019%20ottobre%202017%20%20pdf.pdf