HEALTHCARE
Il Tar Basilicata ha dichiarato l’illegittimità della graduatoria del concorso straordinario indetto per l’assegnazione di sedi farmaceutiche per l’erroneità di calcolo del punteggio per lo svolgimento di attività professionale dei farmacisti rurali. In particolare, il Tar ha affermato che il punteggio massimo di punti 6,5 previsto dall’art. 9 l. n. 221/1968 in favore dei farmacisti rurali deve aggiungersi al tetto massimo di 35 punti d’ordinario spettante per l’attività professionale svolta, dovendo tale disciplina sulla maggiorazione dei punteggi essere considerata lex specialis rispetto alla normativa vigente sui concorsi. Ad avviso del Collegio, una interpretazione difforme che impedisse il superamento di tale tetto massimo finirebbe con il privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali, alterando il rapporto proporzionale tra esercizio dell’attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile (Tar Basilicata, sent. n. 593 del 29.8.2017).