BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
In tema di negoziazione di strumenti finanziari l'inadempimento degli obblighi di informazione gravanti sull'intermediario può giustificare, a scelta dell’investitore e sempre che ricorra un’alterazione dell’equilibrio contrattuale, tanto la risoluzione del contratto-quadro, quanto quella dei singoli ordini. Ciò in quanto gli ordini di investimento si configurano come autonomi atti di natura negoziale. In tal senso la Corte di Cassazione che con la sentenza Sez. I civ., n. 12937 del 23/5/17 ha confermato l’orientamento già espresso con le sentenze Cass. Civ. Sez. I, 27/4/16, n. 8394; Cass. Civ., Sez. I, 18/5/16, n. 10161 e Cass. Civ., Sez. I, 9/8/16, n. 16820