10 Agosto

HEALTHCARE

Il Tar Calabria e il Consiglio di Stato negano in sede cautelare l’ammissibilità dell’istituto del “trust” di farmacia

10/08/2017

Il Tar Calabria, con ordinanza n. 126 del 20 luglio 2017, come confermata dal Consiglio di Stato, con decreto monocratico n. 3146 del 25 luglio 2017, si è pronunciato sulla legittimità del trasferimento di una farmacia da parte di un erede non farmacista che, anzichè cedere la farmacia a terzi, ha fatto ricorso  all’istituto del trust. I giudici amministrativi non hanno concesso la misura cautelare richiesta avverso il provvedimento di decadenza dalla gestione ereditaria adottato dalla Regione Calabria, dovendo essere valutato nel merito se il trasferimento operato sia rispettoso  e non elusivo della disciplina prevista dall’art. 7 l. n. 362/1991, essendo noto che, per effetto del trust, viene attribuito al trustee il potere di gestione dell’esercizio farmaceutico, nonché in considerazione del fatto che l’interesse del ricorrente ha natura patrimoniale, essendo diversamente in capo all’ASL la cura dell’interesse degli utenti  a fruire del servizio farmaceutico nel comune interessato.