07 Agosto

HEALTHCARE

Il ddl concorrenza è legge: ecco cosa cambia nel settore della responsabilità professionale sotto il profilo assicurativo

07/08/2017

Il DDL concorrenza, approvato il 2 agosto, interviene anche nel settore assicurativo applicato alla responsabilità professionale sanitaria.

Tra le principali novità si segnalano le modifiche introdotte ai commi da 17 a 19 agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private inerenti, rispettivamente, i criteri di liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale per le cd. macrolesioni, ovvero per le cd. micropermanenti.

In rapporto alle prime, viene prevista una specifica tabella unica nazionale relativa alle menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti, da adottarsi entro 120 giorni con DPR, ciò al fine di “garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori”.

Viene, poi, sancito il recepimento a livello normativo del carattere unitario del danno non patrimoniale in caso di lesioni alla salute, dovendosi gli importi determinati in base alla nuova tabella ritenersi “esaustivi dell’intera posta di danno non patrimoniale”, e ciò in ossequio alle linee interpretative rese dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, già nel 2008,

Rispetto alla liquidazione dell’inabilità temporanea assoluta, il rispettivo importo giornaliero, esplicitamente previsto dall’art. 139 CAP, potrà essere riconosciuto a prescindere dall’entità dell’invalidità permanente e, dunque, anche alle lesioni macropermanenti di cui all’art. 138 CAP e ciò in quanto “l’inabilità di grado assoluto è un concetto unitario e non suscettibile di variazione se è collegata a lesioni di grado diverso”.   

Sempre in tema di criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, variano, infine, i limiti per la personalizzazione del risarcimento in caso di lesione macropermanente, potendo il giudice aumentare l’ammontare del ristoro dovuto al danneggiato fino al 30%, ma unicamente nel caso in cui dal sinistro derivi una menomazione accertata che “incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”. Resta invece invariato il parametro di aumento del 20% già previsto in relazione alla personalizzazione del danno di lieve entità.

Venendo, infine, al tema degli oneri assicurativi per la responsabilità civile derivante da attività professionale, peraltro anche di recente ribaditi ma solo parzialmente disciplinati dalla L. 24/2017, viene in considerazione la previsione che nelle condizioni generali di polizza sia inserita l’ “offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura”. L’applicazione di tale previsione è estesa alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge.