04 Agosto

HEALTHCARE

Ddl concorrenza: le norme di interesse in ambito sanitario

04/08/2017

Il disegno di legge sulla concorrenza approvato dal Senato in data 2 agosto 2017, oltre ad introdurre diverse novità in materia farmaceutica, contiene disposizioni di interesse in ambito sanitario, con particolare riferimento alle professioni regolamentate.

In primo luogo, l’art. 1, co. 154-157, della “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” disciplina l’attività odontoiatrica, consentendo l’esercizio della stessa esclusivamente ai soggetti in possesso dei titoli abilitanti e alle società operanti nel settore, il cui direttore sanitario sia iscritto all’albo degli odontoiatri (co. 154). Inoltre, è previsto che le strutture sanitarie in cui è presente un ambulatorio odontoiatrico e il cui direttore sanitario non sia provvisto dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività odontoiatrica, nominino un direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici in possesso dei requisiti di cui al co. 154 (co. 155). Il direttore sanitario responsabile per i servizi odontoiatrici non può svolgere tale funzione per più di una struttura sanitaria (co. 156). In caso di violazione di tali disposizioni, è prevista la sospensione delle attività della struttura, secondo le modalità definite da un decreto che dovrà essere adottato dal Ministero della Salute entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sulla concorrenza (co. 157).

Tale legge contiene altresì alcune norme in materia di professioni regolamentate che interessano, seppur indirettamente, il settore sanitario, quali l’art. 1, co. 151, che prevede l’obbligo per il professionista di comunicare al cliente, “in forma scritta o digitale”, le informazioni di cui all’art. 9, co. 4, d.l. 1/2012, conv. in l. 27/2012 (relative al grado di complessità dell'incarico, agli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, ai dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, e alla misura del compenso). Infine, il co. 153 prevede che, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi siano tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti, nonché le eventuali specializzazioni.