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Il 2 agosto il Senato ha approvato il disegno di legge sulla concorrenza dopo un iter durato più di due anni. Il testo della “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” è costituito da un unico articolo, che si compone di 193 commi, recanti disposizioni dirette a tutelare la concorrenza e il consumatore, e che apportano altresì modifiche significative in ambito sanitario e farmaceutico.
Con specifico riferimento alle novità che interessano il settore farmaceutico, il comma 158 modifica l’art. 7 della legge n. 362/1991, estendendo alle società di capitali la possibilità di divenire titolari di farmacia, prevedendo, allo stesso tempo, talune limitazioni finalizzate a non ingenerare conflitti di interesse o posizioni dominanti nel mercato. In particolare, la nuova disciplina stabilisce che la partecipazione alle società titolari di farmacia è incompatibile con l’esercizio della professione medica, nonché, con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, essendo, altresì, specificato che a tali società si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sulle incompatibilità dettate dall’art. 8 della legge n. 362/1991 in materia di gestione societaria di farmacie.
Le nuove disposizioni, inoltre, vietano alle società di capitali di controllare più del 20% delle farmacie esistenti in ciascuna Regione italiana, attribuendo all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato poteri di indagine, di istruttoria e di diffida, al fine di garantire il rispetto del limite legale. Le società titolari di farmacia saranno tenute a trasmettere alla FOFI, all’assessore alla sanità della regione o provincia autonoma di riferimento, all’ordine provinciale dei farmacisti e all’azienda sanitaria locale competente per territorio, lo statuto della società ed ogni successiva variazione dello stesso, comprese quelle relative all’identità dei soci, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla loro adozione.
Il disegno di legge appena approvato interviene altresì sul tessuto della legge n. 475/1968, introducendo per i titolari di farmacie che risultano soprannumerarie per decremento della popolazione nei Comuni con meno di 6.600 abitanti, la possibilità di promuovere istanza di trasferimento dell’esercizio presso un altro Comune afferente la medesima Regione, purchè, all’esito della revisione biennale, nell’ambito territoriale scelto vi sia spazio per una nuova sede.
Inoltre, le nuove disposizioni estendono alle farmacie la fornitura di medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili, da parte di produttori o grossisti.
Un’altra novità particolarmente attesa concerne i vincitori associati dei concorsi straordinari, i quali ai sensi dell’art. 11, D.L. n. 1/2012, sono tenuti a mantenere la “gestione associata su base paritaria” per un periodo che è stato ridotto da 10 a 3 anni.
Il successivo comma 165 modifica la disciplina relativa alla vendita di scorte di medicinali per i quali siano intervenute modificazioni del foglietto illustrativo, attribuendo all’utente della farmacia la facoltà di scegliere se ritirare il nuovo foglietto, conforme a quello autorizzato dall’AIFA, in formato cartaceo o analogico o mediante utilizzo di metodi digitali alternativi.
Infine, in tema di orari e i turni di apertura e di chiusura degli esercizi farmaceutici convenzionati con il SSN stabiliti dalle autorità competenti, le nuove norme chiariscono definitivamente che gli stessi costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia, ben potendo il titolare o il gestore “prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all’autorità sanitaria competente e all’ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all’esterno dell’esercizio”.