31 Luglio

HEALTHCARE

Pubblicità dei medicinali: aggiornate le linee guida sull’utilizzo dei social media

31/07/2017

In data 25 luglio 2017, il Ministero della salute ha approvato in via definitiva il testo dell’aggiornamento delle recenti Linee guida adottate il 6 febbraio 2017 sull’utilizzo dei nuovi mezzi di diffusione nella pubblicità sanitaria dei medicinali di automedicazione, che si concentra sulle modalità di utilizzo dei social network in tale contesto. Il Ministero ha ampliato le possibilità di utilizzo di Facebook, Youtube e Instagram per la divulgazione dei messaggi pubblicitari rispetto a quanto inizialmente previsto dalle Linee guida del 6 febbraio, ribadendo al contempo, a tutela della salute dei consumatori, la necessità di garantire la staticità del messaggio autorizzato, che non deve quindi subire modifiche né dall’azienda titolare del prodotto pubblicizzato né da altri soggetti per effetto di attività “social”.

In particolare, con riguardo a Facebook, oltre alla possibilità di pubblicare un post pubblicitario sulla colonna destra del cd. “muro”, è stata altresì prevista l’opzione di pubblicare un messaggio direttamente sul “muro” stesso, a condizione che siano disabilitate le funzioni “commenti” e “like”. Non potendo essere disabilitata la funzione “condividi”, il Ministero ha previsto che tutti i messaggi pubblicitari debbano contenere un disclaimer (il cui contenuto tassativo è riportato nelle Linee guida stesse) con il quale, sostanzialmente, si ripone ogni responsabilità a carico dell’utente che opera la condivisione.

Meno chiara, a prima vista, è l’indicazione per cui la pubblicità non debba essere visibile sulla pagina Facebook aziendale dove potrebbe essere pubblicata solo pubblicità istituzionale (contrassegnata da apposito segno): in tale luogo l’azienda potrebbe, infatti, inserire solo un rinvio ad un sito esterno autorizzato dal Ministero della Salute. Tale indicazione sembra non spiegabile alla luce della nuova possibilità di pubblicare il messaggio sul “muro”.

Per quanto Youtube l’utilizzo per la diffusione del messaggio pubblicitario è ammessa purché siano previamente disabilitate le funzioni di interattività con le particolari modalità descritte che sono rispettose della tecnica di funzionamento del social. Infatti, sarà possibile esprimere i like (o i dislike), ma non sarà possibile visualizzare il conteggio numerico; la condivisione del video potrà avvenire, ma solo all’interno della watch page YouTube anche se la condivisione stessa è avvenuta con il tasto “condividi” o per il tramite di un copia-incolla dell’URL (in tal modo è garantita la staticità del messaggio). Viene poi espressamente ammessa la riproduzione di video autorizzati in modalità Pre-roll, ossia prima dei video ricercati dall’utente. Infine, viene ora prevista la possibilità di utilizzo, seppur a specifiche condizioni, di Instagram, che invece prima non era consentita, mentre non è ancora contemplato l’utilizzo di Twitter.

(l’aggiornamento è disponibile al seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_8_0.jsp?lingua=italiano&label=servizionline&idMat=MED&idAmb=PUB&idSrv=A01&flag=P)