21 Luglio

LAVORO

Abuso del badge da parte del datore di lavoro e reintegrazione del lavoratore

21/07/2017

Con sentenza n 17531 del 14 luglio 2017 la Corte di cassazione ha espresso uno dei primi orientamenti interpretativi rispetto all’attuale formulazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, come modificato con d.lgs. 151/2015, in merito all’utilizzo da parte del datore di lavoro di badge aziendali. La sentenza in commento è di particolare importanza in quanto delinea in primo limite oltre il quale l’utilizzo del badge può diventare uno strumento di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori e, di conseguenza, per essere installato occorre o l’accordo sindacale oppure l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro. In particolare la Cassazione ha affermato che un sistema di badge che, oltre a rilevare le presenze in servizio, sia anche utilizzabile in funzione di controllo dell’osservanza dei doveri di diligenza nel rispetto dell’orario di lavoro e della correttezza dell’esecuzione della prestazione lavorativa si risolve, di fatto, in un controllo sull’orario di lavoro e in un accertamento sul quantum della prestazione mentre, afferma sempre la Corte, l’esigenza del datore di lavoro di evitare condotte illecite da parte dei dipendenti non può spingersi fino ad annullare ogni tipo di garanzia della  dignità e riservatezza del lavoratore, con la conseguenza che il licenziamento disciplinare intimato sulla base delle risultanze dei dati del badge è illegittimo e il lavoratore deve essere reintegrato nel posto di lavoro