20 Luglio

HEALTHCARE

Responsabilità medica: l’accertata “grave negligenza” caratterizzante la condotta medica esclude l’applicabilità delle Leggi Balduzzi e della Legge Gelli

20/07/2017

 Nel caso di accertamento di grave negligenza nella condotta di un medico anestesista per non aver, nello specifico, controllato nel corso dell’intervento la corretta ossigenazione del paziente successivamente deceduto, deve escludersi l’applicabilità sia dell’esimente penale di cui all’art. 3 della L. 189/12 (legge Balduzzi) che opera solo nel caso in cui il sanitario si sia attenuto “alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”, sia della non punibilità del fatto ex art. 590 sexties cod. pen. introdotto dall’art. 6 Legge 24/2017 (Legge Gelli), trattandosi di condotta caratterizzata da “negligenza” e non da “imperizia”. (Cass. pen. sez. IV, sentenza n. 33770 dell’11.07.2017).