HEALTHCARE
Nel caso di accertamento di
grave negligenza nella condotta di un medico anestesista per non aver,
nello specifico, controllato nel corso dell’intervento la corretta
ossigenazione del paziente successivamente deceduto, deve escludersi
l’applicabilità sia dell’esimente penale di
cui all’art. 3 della L. 189/12 (legge Balduzzi) che
opera solo nel caso in cui il sanitario si sia attenuto “alle linee
guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”, sia
della non punibilità del fatto ex art. 590 sexties cod. pen. introdotto
dall’art. 6 Legge 24/2017 (Legge Gelli),
trattandosi di condotta caratterizzata da “negligenza” e non da “imperizia”. (Cass. pen. sez. IV,
sentenza n. 33770 dell’11.07.2017).