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Con la sentenza n. 3433 del 12 luglio 2017, il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi nel ricorso per revocazione avverso la sentenza di appello n. 51112 del 5 dicembre 2016, ha confermato l’orientamento già espresso in primo grado anche dal Tar Piemonte con la sentenza n. 818 del 9 giugno 2016, riconoscendo, in via definitiva, la validità delle gare effettuate in Piemonte per l’approvvigionamento dei farmaci biosimilari, che accorpavano nello stesso lotto, mettendoli in competizione diretta, tutti i medicinali a base del medesimo principio attivo (e, così, sia medicinali biologici/biotecnologici originator con i rispettivi biosimilari, sia medicinali biologici/biotecnologici originator tra di loro), pur trattandosi di medicinali non perfettamente sovrapponibili dal punto di vista delle indicazioni terapeutiche e, comunque, differenti in considerazione della naturale variabilità legata alla complessità molecolare ed alle tecniche di produzione dei medicinali biotecnologici.
In particolare, il Consiglio di Stato, nel dichiarare inammissibile la censura, ha chiarito che, nel decidere, i Giudici di appello hanno fatto corretta applicazione dell’allora vigente determina AIFA n. 458 del 31 marzo 2016, che, analogamente alla precedente determina AIFA n. 204 del 6 marzo 2014, imponeva la specifica valutazione di equivalenza terapeutica da parte dell’Agenzia solo in presenza di medicinali aventi diversi principi attivi, dovendosi, viceversa, ritenere che i vari prodotti a base del medesimo principio attivo possano essere usati come se fossero equivalenti nella generalità dei casi, salvo eccezioni.