08 Giugno

LAVORO

Incentivo all’esodo e conguaglio fiscale: il datore di lavoro non risponde del maggior debito fiscale del lavoratore

08/06/2017

Con sentenza del 13 aprile 2017 il Tribunale del lavoro di Roma ha affrontato la tematica della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con contestuale pagamento, da parte del datore di lavoro, di una somma a titolo di incentivazione all’esodo, corrisposta al lavoratore al netto delle ritenute di legge. Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto a ricalcolare le imposte dovute dal lavoratore richiedendo allo stesso di pagare la maggior quota risultante tra il valore delle imposte trattenute dal datore di lavoro, all’atto del pagamento dell’incentivazione all’esodo, e quelle risultanti in seguito a conguaglio. Il dipendente in questione presentava ricorso contro l’ex datore di lavoro affermando che fosse onere dello stesso farsi carico anche del pagamento delle maggiori imposte risultanti a conguaglio. Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso affermando che il datore di lavoro è soltanto sostituto d’imposta, mentre il lavoratore è il soggetto titolare del debito tributario e che pertanto sul sostituto d’imposta non può che gravare solo l’onere di versare le imposte risultanti all’atto della cessazione del rapporto, secondo l’aliquota provvisoria, mentre nulla è tenuto a corrispondere nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate proceda a una riliquidazione, essendo peraltro nulli gli eventuali accordi finalizzati a traslare l’onere tributario a carico del datore.