BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
Nel caso di inadempimento dell’intermediario è rimessa all’investitore la scelta di agire per la risoluzione del contratto quadro o per la risoluzione degli singoli ordini di investimento che siano stati condizionati da un inadempimento idoneo ad alterare l’equilibrio contrattuale. In tal senso la Cassazione, Sez. I n. 12937 del 23/5/17 che rimette al cliente la scelta della caducazione dei soli ordini con esito negativo, senza che ciò travolga gli ordini per lui vantaggiosi.