LAVORO
Con sentenza n. 22148 dell’8 maggio 2017 la Corte di Cassazione ha affermato l’illiceità penale dell’installazione all’interno dell’azienda di telecamere dalle quali sia possibile, anche, il controllo dell’attività dei dipendenti qualora l’installazione non sia preceduta da un accordo sindacale, ovvero, in caso di rifiuto dei sindacati di sottoscrivere un accordo, dall’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro. In particolare la Corte di cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato che ai fini della legittimità dell’installazione delle telecamere non rileva il fatto che i dipendenti abbiano comunque dato il loro consenso scritto all’utilizzo di tali sistemi di controllo, in quanto lo Statuto dei lavoratori - ed in particolare l’art. 4 - tutela non il singolo lavoratore ma la collettività dei dipendenti aziendali; da qui l’importanza di un accordo sindacale, espressivo di tutti i lavoratori, e l’irrilevanza dei consensi prestati dai singoli lavoratori. Peraltro, precisa la Cassazione, lo stesso Garante privacy ha più volte ritenuto illecito il trattamento dei dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza installati senza il rispetto dei vincoli procedurali previsti dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori che, infatti, non sono alternativi e non possono quindi essere sostituiti dall’eventuale consenso dei singoli lavoratori.