HEALTHCARE
La
Corte di Giustizia ha stabilito che contrasta con l’art. 56 TFUE una normativa
nazionale (nel caso di specie, belga) che vieta in modo generale e assoluto
ogni tipo di pubblicità (anche on-line) relativa a prestazioni di cura
del cavo orale e dei denti, in quanto la stessa, restringendo la possibilità
per i professionisti di farsi conoscere presso la potenziale clientela e di
promuovere la propria attività, eccede gli obiettivi perseguiti di tutela della
salute pubblica e della dignità della professione, comportando una restrizione
alla libera prestazione dei servizi. Inoltre, con particolare riferimento alla
pubblicità effettuata on-line, la Corte ha affermato che, ancorché
la direttiva 2000/31 ("direttiva sul commercio elettronico")
consenta agli Stati membri di prevedere restrizioni, al fine di tutelare la
fiducia dei pazienti nei confronti dei professionisti, tuttavia, le regole
professionali e le norme nazionali non possono validamente vietare in modo
generale e assoluto ogni tipo di pubblicità che promuove in Internet
l’attività di un professionista sanitario (Corte di Giustizia, sentenza 4
maggio 2017, nella causa C-339/15).