HEALTHCARE
La Corte di Cassazione, IV sez. penale, nell’annullare la sentenza della Corte d’Appello di Ancona in quanto viziata in punto di accertamento della condotta del sanitario e del rispetto delle linee giuda (ciò in ragione dell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 1, della legge 189/2012 che determina la parziale “abolitio criminis” degli artt. 589 e 590 c.p., restringendo l’area penalmente rilevante alla sola colpa grave), sollecita per la prima volta il giudice di rinvio a considerare la nuova legge 24/17 (c.d. legge Gelli), seppur non ancora entrata in vigore. Premesso che i giudici di merito non possono dirsi esonerati dal dover analizzare il caso concreto secondo i parametri introdotti, in pendenza di giudizio, dalla novella del 2012, viene tuttavia precisato come, in relazione alla recente modifica della responsabilità dell’esercente la professione sanitaria (quale era l’imputato per il reato di lesioni colpose) a mezzo della legge 24/17 e del suo art. 6 (in base al quale quando l’evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa solo in ipotesi di rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero, in loro mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali), il loro scrutinio dovrà specificatamente riguardare l’individuazione della legge ritenuta più favorevole tra quelle succedutesi nel tempo ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4, c.p., secondo gli alternativi criteri dell’irretroattività della modificazione sfavorevole, ovvero della retroattività della nuova disciplina più favorevole (Corte di Cassazione, IV sez. pen. n. 16140 del 16.03.2017).