23 Marzo

HEALTHCARE

Specialità medicinali: valido il diniego all’accesso agli atti relativi alla stipula dell’accordo sul prezzo se sussiste la clausola di riservatezza

23/03/2017

È valido il diniego opposto da Aifa all’istanza di accesso agli atti relativi alla stipula dell’accordo sulla rimborsabilità e il prezzo di farmaci per la cura dell’epatite C, laddove tra l’Agenzia stessa e la società farmaceutica contraente sia stata pattuita una clausola di riservatezza. Tale clausola deve, infatti, ritenersi valida e vincolante, non sussistendo nel nostro ordinamento una norma che vieti la stipula di accordi di riservatezza, in relazione agli interessi commerciali dell’impresa. Il Consiglio di Stato ha così riformato la sentenza di primo grado, condividendo la posizione dell’Agenzia, che non ha accolto l’istanza di accesso presentata da una società che compete nel medesimo mercato dell’azienda contraente, precisando di aver prestato il consenso alla clausola di riservatezza poiché la riservatezza della negoziazione è utile all’ottenimento dei risparmi. L’apposizione di tale clausola consente, infatti, al negoziatore pubblico di tenere celati i risultati economici raggiunti nella negoziazione e di “spuntare” tutti gli sconti che il produttore sia oggettivamente e soggettivamente in grado di concedere, in base ai suoi costi e alle sue aspettative di profitto (Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1213 del 17 marzo 2017).