HEALTHCARE
A giudizio del Consiglio di Stato è da ritenersi legittimo il bando per la scelta di un socio privato per la costituzione di una società mista per la gestione di una farmacia comunale che preveda una clausola che sancisce l’incompatibilità tra la gestione della farmacia comunale e “la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia”. Una simile clausola non è da ritenersi illogica atteso che la formulazione dell’art. 8 l. n. 362/1991, indicativa e comprensiva delle varie incompatibilità concernenti i singoli farmacisti, ha “la ratio di rendere applicabile anche nei confronti dei partecipanti alle società di persone o alle società cooperative a responsabilità limitata le incompatibilità per i farmacisti persone fisiche titolari o gestori di farmacie, già disseminate in numerose disposizioni di legge. Conseguentemente oggi tale divieto deve necessariamente ritenersi operante anche nei confronti dei soci delle società di gestione delle farmacie comunali, in coerente applicazione dei parametri costituzionali di riferimento” (Consiglio di Stato, sent. n. 474 del 3 febbraio 2017).