03 Marzo

LAVORO

Patto di prova nullo in regime di tutele crescenti: reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno fino a 12 mensilità di retribuzione

03/03/2017

Il Tribunale di Milano - sezione lavoro - con sentenza del 3 novembre 2016 si è pronunciato in merito alle conseguenze derivanti da un licenziamento disposto senza motivazione e durante il periodo di prova, nel caso in cui sia dichiarata la nullità della clausola di prova e al rapporto di lavoro sia applicabile la disciplina delle cd tutele crescenti di cui al decreto legislativo n. 23/15. Nel caso di specie il Tribunale ha accertato che la clausola di prova era nulla in quanto non pattuita in forma scritta, di modo che il licenziamento era certamente illegittimo. La novità di rilievo è tuttavia rappresentata dal fatto che il Tribunale di Milano, interpretando le recenti disposizioni in tema di licenziamenti in regime di tutele crescenti, ha assimilato l’ipotesi di licenziamento illegittimo conseguente alla nullità del patto di prova al licenziamento disciplinare illegittimo per insussistenza del fatto materiale posto a base del licenziamento stesso, con conseguente condanna del datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente e al pagamento dell’indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni non corrisposte dal giorno del licenziamento fino all’effettiva reintegrazione e fino un massimo di 12 mensilità.