31 Gennaio

HEALTHCARE

Non è illegittimo l’utilizzo del codice identificativo univoco del titolare di farmacia per lo svolgimento di attività di distribuzione all’ingrosso di farmaci

31/01/2017

Nei giorni scorsi il Tar Sicilia, uniformandosi ad un orientamento già espresso dal Tar Lazio,  ha affermato che il parere ministeriale che inibisce il ricorso al codice identificativo univoco del titolare di farmacia per lo svolgimento dell’attività di distribuzione all’ingrosso “espone una conclusione in palese contrasto col quadro normativo vigente”, in assenza nel nostro ordinamento di norme che esplicitamente impediscano al titolare di farmacia passaggi “interni” di medicinali dalla farmacia al magazzino del grossista e non essendo automaticamente comprovato che la fornitura di un farmaco da una farmacia ad un grossista, o ad altra farmacia, incida negativamente sulla sua distribuzione capillare a favore del pubblico, essendo il farmacista in ogni caso soggetto agli obblighi previsti dal codice del farmaco di garantire una dotazione minima e la relativa capacità di fornitura (Tar Sicilia, sent.143 del 24 gennaio 2017).