LAVORO
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 6 dicembre 2016, ha deciso sull’esistenza o meno del diritto del portiere di uno stabile – che nel caso specifico era stato licenziato - di continuare ad abitare nell’appartamento di servizio anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il Tribunale di Milano si è pronunciato nel senso che se cessa il rapporto di lavoro il portiere deve lasciare l’alloggio condominiale a lui assegnato, sul presupposto logico, prima che giuridico, che la concessione in godimento dello stesso alloggio ha ragione di sussistere solo se il rapporto di lavoro è esistente, tanto che lo stesso Tribunale considera l’attribuzione della casa al portiere alla stregua di una prestazione accessoria funzionalmente collegata con la prestazione lavorativa, qualificabile anche come parziale corrispettivo della stessa prestazione di lavoro.