24 Settembre

Ripiano della spesa farmaceutica territoriale: il T.A.R. del Lazio rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della legge

24/09/2015

Il T.A.R. di Roma ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.5, commi 2 lett. a) e comma 3) lett. a) della L. n.222/2007, nella parte in cui pone a carico delle aziende titolari di AIC di medicinali non innovativi coperti da brevetto il ripiano (in proporzione del fatturato) dello sfondamento del budget destinato all’acquisto dei medicinali innovativi. Secondo il Giudice remittente, una volta ammesso che il comparto dei farmaci innovativi è diverso da quello dei farmaci non innovativi coperti da brevetto, tanto che per l’acquisto dei primi è previsto uno specifico fondo, è illogico e contraddittorio far gravare l’eventuale sforamento di tale fondo non già sulle imprese produttrici di tali farmaci (che hanno contribuito allo sforamento) o, come ulteriore opzione, sulla fiscalità generale, bensì sulle imprese che operano in un diverso comparto ed alle quali non è imputabile alcun comportamento negligente. Parimenti illogico è il criterio di quantificazione dell’obbligo di ripiano, che fa unicamente riferimento al fatturato relativo ai medicinali non innovativi coperti da brevetto, in assenza di una specifica e ben individuata situazione che avrebbe potuto razionalmente giustificare tale scelta normativa.

(T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III Quater, ordinanza n. 11348 del 22 settembre 2015)