LAVORO
Con sentenza n. 27553 del 30 dicembre 2016 la Corte di cassazione ha affermato che quando in un contratto di lavoro part time la distribuzione dell’orario di lavoro non è sufficientemente determinata, al lavoratore spetta solo il risarcimento del danno ma non anche la trasformazione dell’orario di lavoro in tempo pieno. Allo stesso modo, ha chiarito sempre la Cassazione, lo stesso diritto al risarcimento del danno non sorge automaticamente per effetto della dichiarazione di indeterminatezza della clausola elastica, in quanto il lavoratore ha comunque l’onere di dimostrare in giudizio che la disponibilità richiestagli dal datore di lavoro, in forza della clausola elastica pattuita nel contratto di lavoro, ha reso la prestazione lavorativa maggiormente onerosa.