30 Novembre

HEALTHCARE

Utilizzo del codice identificativo univoco del titolare di farmacia per lo svolgimento di attività di distribuzione all’ingrosso di farmaci: contrasto giurisprudenziale

30/11/2016

Si segnala il recente contrasto giurisprudenziale vertente la legittimità o meno del parere del Ministero della Salute del 2 ottobre 2015 e dei relativi provvedimenti attuativi secondo i quali un titolare di farmacia autorizzato alla distribuzione all’ingrosso dei farmaci non può acquistare farmaci, in qualità di titolare dell’esercizio, avvalendosi del codice identificativo univoco attribuito dal Ministero alla farmacia, destinandone poi una parte all’attività di distribuzione all’ingrosso e facendo ricorso ad una movimentazione interna  della merce dal magazzino della farmacia a quello destinato al commercio all’ingrosso. In particolare il Tar Lazio, con sentenza n.  11238 dell’11 novembre 2016, ha affermato che il parere ministeriale “espone una conclusione in palese contrasto col quadro normativo vigente”, in assenza nel nostro ordinamento di norme che esplicitamente impediscano  al titolare di farmacia passaggi “interni” di medicinali dalla farmacia al magazzino del grossista, mentre il Tar Campania, con sentenza n. 5285 del 16 novembre 2016, ha affermato che il ricorso al codice identificativo univoco della farmacia per l’acquisto di merce destinata al commercio all’ingrosso determina una commistione contra legem delle due attività, interrompendo il percorso della tracciabilità e invertendo le fasi della filiera.