12 Ottobre

BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

L’Interest Rate Swap deve coprire il rischio di cambio sulla base di una valutazione probabilistica ex ante

12/10/2016

Sono violati i doveri di diligenza e trasparenza fissati dall’art. 23 TUF quando l’Interest Rate Swap, in base a una valutazione probabilistica ex ante, non è in grado di assicurare la copertura del rischio di fluttuazione dei tassi di interesse di un dato finanziamento, considerando che intanto uno strumento derivato ha finalità di copertura in quanto vi sia stretta correlazione (a) tra nozionale del contratto e complessivo debito oggetto di copertura assunti nell’importo originario e via via ridotti nel tempo; (b) tra tasso applicato all’importo finanziato e tasso utilizzato nel contratto su derivati; (c) tra scadenze dei pagamenti del debito e delle rate previste dall’Interest Rate Swap e (d) tra la durata del debito e quella dell’Interest Rate Swap.

I suddetti doveri di diligenza e trasparenza sono ulteriormente violati quando il contratto non contiene un’indicazione esplicita del Mark to Market o comprende costi occulti quali quelli relativi alla differenza tra valore teorico dello strumento derivato al momento della negoziazione iniziale o della rinegoziazione e il suo costo anticipato. In tal senso il Tribunale di Milano con la sentenza n. 10049 del 13/9/16, http://www.italia.co/wp-content/uploads/2016/09/sentenza-altarea.pdf).