04 Ottobre

BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Sulla prova del danno da violazione degli obblighi informativi

04/10/2016

L’investitore che lamenta la violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario è tenuto a provare il danno e il nesso di causalità tra questo il comportamento illecito dell’intermediario. Tocca, invece, all’intermediario provare l’adempimento delle obbligazioni a suo carico in tema di informazione, indicate come inadempiute dall’investitore, e di aver agito con la diligenza richiesta. In tal senso la Corte di Cassazione, Sez. I, con la sentenza n. 17138 del 17/8/16.