BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
E’ illegittima la prassi bancaria che condiziona la chiusura del conto richiesta dal correntista al ripianamento dell’esposizione debitoria, con successivo addebito di costi, spese e commissioni. In tal senso, infatti, sia l’art. 1855 cc che l’art. 120 TUB che riconoscono al correntista il diritto a recedere in qualsiasi momento, nel rispetto di un preavviso di 15 gg, dal contratto a tempo indeterminato. In tal senso il Giudice di Pace di Roccadaspide con la sentenza n. 372/16 che sul punto richiama un precedente dell’Arbitro bancario finanziario, collegio di Milano.