23 Settembre

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Cosmetici: la Corte di Giustizia definisce l’ambito di applicazione del divieto di utilizzo di ingredienti testati su animali

23/09/2016

Con la recentissima sentenza del 21 settembre 2016 la Corte di Giustizia UE (interrogata dalla High Court of Justice del Regno unito in un procedimento promosso dai produttori di materie prime per uso cosmetico) ha affermato che, il divieto sancito dall’art. 18, primo comma, lett. b) del Regolamento (CE) 1223/2009 va interpretato nel senso che è vietata l'immissione sul mercato dell'Unione europea di prodotti cosmetici contenenti ingredienti che siano stati oggetto di sperimentazioni animali al di fuori dall'Unione, al fine di consentire la commercializzazione di prodotti cosmetici in paesi terzi, se i dati che ne risultano sono utilizzati per dimostrare la sicurezza dei suddetti prodotti ai fini della loro immissione sul mercato dell'Unione. La Corte ha dunque chiarito che le sperimentazioni animali i cui risultati non figurano nella valutazione della sicurezza del cosmetico non possono essere ritenute come effettuate “allo scopo di conformarsi alle disposizioni del Regolamento n. 1223/2009” ai sensi dell’art. 18.1 lett. b) e che non è sufficiente a rendere applicabile il divieto la sola menzione delle sperimentazioni nella documentazione informativa sul prodotto cosmetico (PIF), essendo invece necessario un quid pluris e cioè l’avere basato la valutazione sulla sicurezza (anche) sui risultati di tali sperimentazioni sugli animali. (Corte di Giustizia UE, sentenza del 21 settembre 2016, nella causa C-592/14)