22 Settembre

BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Valutazione di adeguatezza delle operazioni in strumenti finanziari

22/09/2016

In base all’art. 40 del Regolamento CONSOB n. 16190/07 l’intermediario è tenuto a esaminare l’adeguatezza delle operazioni del cliente operando le seguenti tre valutazioni: (i) l’operazione deve corrispondere agli obiettivi di investimento del cliente; (ii) il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; (iii) l’operazione deve essere tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti. A tal fine non è sufficiente una spiegazione generale delle caratteristiche degli strumenti negoziati, ma è necessaria una dettagliata e puntuale informazione in merito al rischio, all’effetto leva, alla liquidità del prodotto, alla volatilità del prezzo, non essendo ammissibile l’utilizzo di moduli informativi prestampati e standardizzati (Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 2069 del 26/5/16, http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15753.pdf)