20 Settembre

BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

L’obbligo di informazione grava sull’intermediario anche nel caso di esecuzione di ordini direttamente impartiti dall’investitore

20/09/2016

L’obbligo di informazione finalizzato a porre il cliente in condizione di valutare appieno natura, rischi e implicazioni delle singole operazioni di investimento o disinvestimento, nonché l’obbligo di comunicare ogni altro fatto necessario a disporre consapevolmente le operazioni e di riferire situazioni di conflitto di interesse opera anche nel caso in cui il servizio prestato dall’intermediario consista nell’esecuzione degli ordini dell’investitore, giacché la regola in base alla quale, in presenza di un’operazione non adeguata, l’intermediario deve astenersi dal darvi esecuzione se prima non abbia avvertito l’investitore e ottenuto da questi l’espressa autorizzazione ad agire sulla base di un ordine contenente l’esplicito riferimento alle informazioni ricevute, trova applicazione rispetto a tutti i servizi di investimento prestati nei confronti di qualsiasi investitore che non sia un operatore qualificato. Ciò, quindi, sia con riguardo ai servizi di investimento nei quali sia ravvisabile una discrezionalità dell’intermediario, come ad esempio le gestione di portafogli, sia laddove l’operazione avvenga su istruzione del cliente, come nei casi in cui sia prestato un servizio di negoziazione o ricezione e trasmissione di ordini. In tal senso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17440 del 31/8/16, http://news.ilcaso.it/libreriaFile/sent%2017353%202016.pdf