Cambia pelle il concordato preventivo. Per effetto delle
modifiche introdotte dalla Legge n. 132 del 6/8/15 di conversione del D.L n.
83/15 il concordato preventivo sarà ammissibile solo se assicurerà il pagamento
di almeno il 20% dei crediti chirografari. La Legge di conversione ha, altresì,
superato il meccanismo del silenzio assenso fin ad oggi previsto per
l’approvazione del concordato, con necessità dell’acquisizione del voto
favorevole della maggioranza dei creditori, anche a mezzo fax, lettera,
telegramma o pec entro 20 gg dalla chiusura del verbale di adunanza. Sarà
possibile, infine, per uno o più creditori che rappresentino almeno il 10% dei
crediti, presentare proposte di concordato concorrenti nel caso in cui il piano
concordatario assicuri il pagamento di meno 40% del chirografo (30% nel caso di
concordati con continuità).