09 Settembre

LAVORO

Cassazione lavoro: ammissibile nel rito Fornero la domanda di pagamento del TFR e del preavviso

09/09/2016

Con sentenza n. 17091 del 12 agosto 2016,la Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile, all’interno del cd rito Fornero (articolo 1, commi 48 e seguenti della legge n. 92/2012) per l’impugnazione del licenziamento, anche la domanda avente ad oggetto il pagamento del TFR e dell’indennità di mancato preavviso in quanto tali ulteriori domande subordinate, rispetto all’accertamento in via principale dell’illegittimità del licenziamento, non ampliano l’oggetto del giudizio, fondandosi pur sempre sul medesimo fatto – ossia il licenziamento – su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi. Si ricorda, infatti, che il cd rito speciale Fornero può essere promosso soltanto per contestare l’illegittimità del licenziamento e non sono, di regola, ammesse domande diverse e ulteriori (ad esempio, per differenze retributive, qualifica superiore, demansionamento ecc.), a meno che tali ulteriori domande siano “fondate  sugli identici fatti costitutivi”. Ebbene, con la sentenza n. 17091 del 12 agosto 2016 la Cassazione ha, come detto, ritenuto ammissibili le domande di pagamento del TFR e del preavviso proprio in quanto fondate sull’identico fatto costitutivo rappresentato dal licenziamento (impugnato). La sentenza in commento si pone comunque in contrasto con un’altra pronuncia della stessa Cassazione, la n. 16662 del 10 agosto 2015, che, invece, aveva affermato un principio opposto.