LAVORO
Il 23 luglio 2016 è entrata in vigore la legge 122/2016 - cd legge comunitaria per il 2016 - che modifica l’art. 29 del d.lgs 276/2003 in tema di tutela dei lavoratori nei cambi di appalto. Di fatti, fino al 23 luglio scorso ogni qual volta un’impresa appaltatrice subentrava a un’altra nella gestione di un appalto, la legge escludeva espressamente che tale subentro desse luogo a un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 cc. Erano i contratti collettivi, o gli stessi contratti di appalto, a disciplinare alcune ipotesi nelle quali in caso di cambio di appalto l’appaltatore subentrante doveva farsi carico di assumere – ex novo - i lavoratori dell’appaltatore uscente, restando però sempre esclusa, per espressa disposizione di legge, l’applicazione dell’art. 2112 cc in tema di trasferimento di azienda. Il nuovo comma 3 dell’art. 29 cit., in vigore dal 23 luglio scorso, modificando significativamente la disciplina precedente prevede, invece, sempre il trasferimento di azienda, con applicazione dell’art. 2112 del codice civile, in tutti i casi in cui la legge, i contratti collettivi o gli stessi contratti di appalto prevedano l’obbligo per l’appaltatore subentrante di farsi carico del personale dell’appaltatore uscente, a meno che l’appaltatore subentrante non sia dotato di una propria autonoma struttura organizzativa e operativa e, al contempo, intenda eseguire l’appalto in modo discontinuo rispetto alla precedente gestione. Se tali elementi non dovessero sussistere, allora il nuovo appaltatore dovrà farsi carico del personale che era già impiegato nell’appalto dall’impresa uscente acquisendolo non più come se fossero delle nuove assunzioni ma, e questa è la novità più significativa, senza soluzione di continuità e in applicazione dell’art. 2112 del codice civile, con conservazione per i lavoratori transitati al nuovo appaltatore di tutte le garanzie in precedenza maturate con l’appaltatore uscente.