BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
Nel caso di nullità conseguente al superamento del tasso soglia d’usura ad opera del tasso di mora la sanzione opera unicamente rispetto alla clausola determinativa del tasso di mora e non si estende alla clausola di determinazione degli interessi corrispettivi, posto che, ai sensi dell’art. 1815, comma 2 cc, la sanzione della nullità è riferita alla singola clausola determinativa di interessi usurari (Tribunale di Milano con la sentenza n. 3021 dell’8/3/16, http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14477.pdf)