01 Luglio

HEALTHCARE

Pubblicità dei medicinali SOP: il via libera del Tar

01/07/2016

Con sentenza n. 7539 del 30 giugno 2016, il Tar Lazio ha accolto il ricorso proposto da un’azienda farmaceutica e volto ad ottenere il riconoscimento della possibilità di pubblicizzare presso il pubblico medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP), ma non appartenenti alla categoria dei medicinali di automedicazione (OTC, over the counter, da banco o di automedicazione, cioè medicinali che il farmacista può esporre sul banco per la libera vendita).

Pubblicità fino ad oggi preclusa in Italia in ragione della prassi del Ministero della salute volta ad ammettere la pubblicità presso il pubblico solo dei medicinali OTC e non dei SOP, e fondata sull’assunto che la pubblicità dei medesimi ne potrebbe incentivare il consumo, comportando, in sostanza, che l’utente si determini all’acquisto degli stessi prescindendo dal consiglio del farmacista.

In particolare, dopo una puntuale ricostruzione del quadro normativo vigente, volta ad evidenziare l'insussistenza, nell'ordinamento italiano, di un espresso divieto alla pubblicità dei medicinali in questione, il Tar ha anche precisato come, in punto di ratio, non assuma alcuna rilevanza, sotto il profilo giuridico, l’attività di consiglio del farmacista (tenuto comunque a consegnare un determinato SOP ove il consumatore lo richieda), e potendo “la finalità pubblicistica di assicurare un consumo responsabile di medicinali SOP (…) essere razionalmente perseguita imponendo rigorose prescrizioni al messaggio pubblicitario”.

Risulta così finalmente superata la tradizionale distinzione, prettamente italiana, tra medicinali OTC e restanti SOP, a favore di un sostanziale allineamento alla normativa europea (da cui discendono le normative di recepimento a livello nazionale), che non conosce tale distinguo, prevedendo il divieto di pubblicità presso il pubblico per i soli medicinali soggetti a prescrizione medica.