LAVORO
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2016 il decreto legislativo n. 116/2016 recante modifiche all’articolo 55-quater del Testo Unico del pubblico impiego in materia di licenziamenti disciplinari nelle Pubbliche Amministrazioni. Tra le novità di maggior rilievo vi è il fatto di aver precisato che costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, al fine di far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa, con la precisazione che della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva l’azione fraudolenta. Inoltre, la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, avrà come conseguenza l’immediata sospensione cautelare del dipendente dal lavoro e dalla retribuzione, fatto salvo il solo diritto a percepire un assegno alimentare, senza neppure l’obbligo per la PA di sentire preventivamente il lavoratore interessato dalla misura cautelare. Il d.lgs. 116/2016 non avrà però effetti retroattivi e le nuove regole saranno quindi applicabili soltanto agli illeciti disciplinari commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia il 13 luglio 2016.