21 Giugno

HEALTHCARE

Pubblicità sanitaria: modificato il codice deontologico della Fnomceo

21/06/2016

In data 16 giugno 2016, è stato pubblicato, sul sito internet della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo), il nuovo articolo 56 del Codice di deontologia medica, in tema di pubblicità informativa sanitaria.

Innanzitutto, al terzo comma del predetto articolo è stata introdotta la possibilità di svolgere pubblicità comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche, a patto che siano presenti degli indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunità scientifica, che consentano un confronto non ingannevole.

Inoltre, ai fini di una maggior liberalizzazione in materia, il secondo comma dell’art. 56 si limita, ora, a prevedere che la pubblicità sia “veritiera, corretta e funzionale all’oggetto dell’informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria”, essendo stati espunti gli aggettivi “prudente”, “trasparente”, “obiettiva” e “pertinente”.

La nuova formulazione dell’articolo in esame discende dall’ampio contenzioso che ha visto coinvolte la Fnomceo e l’AGCM. Nel 2014, l’Autorità aveva, infatti, comminato una pesante sanzione nei confronti della Federazione, ritenendo che le norme in materia di pubblicità contenute nel Codice deontologico medico restringessero ingiustificatamente la libera concorrenza tra professionisti; contenzioso conclusosi con l’annullamento della sanzione, da parte del Consiglio di Stato, per decorrenza del termine di prescrizione.