21 Giugno

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Il TAR Piemonte dice no all'affidamento a terzi della gestione di una farmacia comunale prelazionata, istituita ai sensi dell'art. 1bis l. 475/1968

21/06/2016

Con sentenza n. 797 del 9 giugno 2016, il TAR Piemonte ha annullato gli atti di gara per l'affidamento della gestione della farmacia comunale di Caselle Torinese, istituita ai sensi dell'art. 1 bis l. n. 475/1968, come introdotto dall'art. 11 d.l. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012 e successivamente  prelazionata dall’ente.

I giudici amministrativi hanno sottolineato che l’art. 11 d.l. 1/2012 citato, nella parte in cui consente ai Comuni di esercitare la prelazione sulle farmacie istituite in particolari realtà (es. stazioni marittime, stazioni ferroviarie, aeroporti, centri commerciali, ecc.), con previsione dell'obbligo di apertura entro un anno dall'esercizio della prelazione, ne preclude la cessione sia della titolarità, sia della mera "gestione".

Di conseguenza, una apertura con affidamento della gestione a terzi e, quindi, non diretta, in violazione di legge, comporta necessariamente la decadenza dell'ente dalla titolarità della farmacia ove, nel frattempo, sia spirato il termine annuale previsto per l'apertura.