Gli avvocati devono potersi fare pubblicità sui social network: con la recente sentenza n. 8778 del 1 luglio 2015, il Tar Lazio ha dato ragione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, già nell’ottobre 2014, con il provvedimento n. 25154, aveva accertato l’infrazione commessa dal Consiglio Nazionale Forense che, in violazione dei principi della libera concorrenza, aveva vietato agi avvocati l’utilizzo di piattaforme on line a fini promozionali.
In particolare, secondo i giudici amministrativi, le piattaforme digitali offrono agli avvocati nuove opportunità professionali, avendo una maggiore capacità di attrazione della clientela rispetto alle tradizionali forme di comunicazione pubblicitaria, senza, tuttavia, costituire una forma illecita di procacciamento di clientela: “Non può infatti individuarsi (…) in Amica Card un intermediatore che procura un incontro tra il soggetto che cerca una prestazione professionale e il professionista che offre tale servizio. Amica Card mette infatti solo a disposizione dell’avvocato, in cambio di un corrispettivo in denaro, uno spazio on line nel quale questi può presentare l’attività professionale svolta e proporre uno sconto all’utente che decida di utilizzare i suoi servigi. Come correttamente ha chiarito l’Autorità nel provvedimento impugnato, il ruolo svolto da Amica Card non è molto diverso da quello di chi affitta uno spazio di un giornale, consentendo al professionista di pubblicizzare l’attività svolta (…). La piattaforma Amica Card altro non è che un lecito strumento con il quale gli avvocati possono farsi pubblicità cercando di creare un primo contatto con il potenziale cliente, fermo restando che per l’eventuale conferimento del mandato (non essendo il primo approccio per nulla vincolante) si seguiranno le vie ordinarie: non si stipulerà, quindi, un contratto a distanza, ma ci si procurerà un incontro con il professionista per verificare se sussistono le condizioni per conferirgli il mandato”.
Si segnala che, poco prima della pubblicazione sentenza amministrativa, con provvedimento n. 25487 del 27 maggio 2015, l’Antitrust ha contestato al CNF la mancata ottemperanza al precedente provvedimento all’esame del Tar, avendo posto in essere ulteriori condotte in contrasto con le proprie prescrizioni e, in particolare, avendo introdotto l’art. 35, co. 9, del nuovo codice deontologico forense (entrato in vigore il 15 dicembre 2014), che vieta agli avvocati di utilizzare siti di terzi per promuovere la propria attività, anche attraverso lo sfruttamento di link che rimandino al proprio sito, consentendo unicamente l’utilizzo di un proprio dominio (la cui forma e il cui contenuto debbono, peraltro, essere oggetto di preventiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza).