BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
L’obbligo di best execution gravante sull’intermediario presuppone anche un onere di congrua attivazione da parte del cliente che è chiamato alla puntuale e tempestiva trasmissione delle caratteristiche dell’ordine, anche quanto ai tempi di sua esecuzione, posto che, diversamente, mancherebbe qualunque paletto temporale a cui parametrare la diligenza dell’operatore professionale. Per l’effetto, il cliente che, dopo un acquisto allo scoperto, abbia trasmesso un messaggio swift contenente istruzioni per il trasferimento di titoli senza indicare particolari ragioni di urgenza, non può contestare all’intermediario di aver provveduto a dare esecuzione all’ordine a qualche giorno dalla sua ricezione e solo dopo un sollecito con la precisazione di essere corto presso la controparte. In tal senso il Tribunale di Milano con la sentenza n. 4908 del 19/4/16: http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14847.pdf