HEALTHCARE
L’art.
117, lett. f), Codice del Farmaco (d.lgs. 219/2006), nel vietare un messaggio
pubblicitario contenente una raccomandazione di una persona largamente nota al
pubblico, presuppone un ruolo attivo del suddetto personaggio, che si
concretizzi in una funzione di accreditamento del prodotto e nel conseguente
invito ad acquistarlo. Pertanto, deve ritenersi illegittimo il diniego di
autorizzazione basato unicamente sulla mera presenza, nel messaggio
pubblicitario del dispositivo medico, di un personaggio famoso, in assenza di
alcuna manifestazione di preferenza, sia pure implicita, da parte di
quest’ultimo per il prodotto pubblicizzato (TAR Lazio- Roma, Sez. III Quater,
sent. n. 5859 del 17 maggio 2016).