27 Maggio

BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

L’obbligo di redazione per iscritto ex art. 23 TUF non riguarda i singoli ordini di investimento

27/05/2016

L’obbligo di redazione per iscritto, previsto dall’art. 23 TUF riguarda il solo contratto quadro e non i singoli ordini, rispetto ai quali, per altro, la firma digitale non è imprescindibile requisito di identificazione del cliente, rilevando a tal fine pin, passwords e codici atti a permettere al solo cliente l’accesso ai meccanismi di invio (Corte d’Appello di Perugia n. 655 del 13/11/15).

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/ban.php?id_cont=14698.php