BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
L’obbligo di redazione per iscritto,
previsto dall’art. 23 TUF riguarda il solo contratto quadro e non i singoli
ordini, rispetto ai quali, per altro, la firma digitale non è imprescindibile
requisito di identificazione del cliente, rilevando a tal fine pin, passwords e
codici atti a permettere al solo cliente l’accesso ai meccanismi di invio
(Corte d’Appello di Perugia n. 655 del 13/11/15).
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/ban.php?id_cont=14698.php