LAVORO
Con sentenza n. 7685 depositata il 18 aprile 2016, la Corte di cassazione ha interpretato l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, nella parte in cui prevede che il Giudice, in ipotesi di licenziamento illegittimo, quando condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore condanna anche a pagare allo stesso lavoratore reintegrato un risarcimento pari alle retribuzioni non percepite dal licenziamento alla reintegrazione effettiva, dedotto quanto il lavoratore ha comunque percepito da altro datore di lavoro (aliunde perceptum) e quanto lo stesso avrebbe potuto percepire se avesse ricercato un’altra occupazione (aliunde percipiendum). Ebbene, con la sentenza n. 7685 del 18 aprile 2016, la Cassazione lavoro ha affermato che nel calcolo del cd aliunde perceptum non può rientrare quanto il lavoratore reintegrato ha, nelle more del giudizio, percepito in forza di un’altra occupazione se questa era già iniziata prima che intervenisse il licenziamento, dovendosi invece fare riferimento soltanto a quanto il lavoratore ha, in ipotesi, potuto percepire da un’altra occupazione iniziata solo in seguito all’intimato licenziamento e che non sarebbe mai iniziata se il lavoratore non fosse stato costretto perché inoccupato in seguito al licenziamento.