La Corte di Giustizia ha confermato la giurisprudenza precedente sul tema del divieto di vendita in parafarmacia dei farmaci di fascia C soggetti a prescrizione medica, pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali sottoposte dal Tar Sicilia con ordinanza del 9 ottobre 2012.
Il Giudice Amministrativo (nell’ambito di un giudizio di impugnazione del provvedimento con cui il Ministero della Salute aveva negato al titolare di una parafarmacia l’autorizzazione a vendere farmaci soggetti a prescrizione medica) aveva chiesto alla Corte se i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli artt. 49 ss. TFUE, ostino ad una normativa nazionale che non consente al farmacista titolare di una parafarmacia di distribuire al dettaglio i farmaci soggetti a prescrizione medica su “ricetta bianca”, e se alla professione di farmacista si applichino senza limiti il principio della libertà professionale, di cui all’art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (senza che il rilievo pubblicistico di detta professione giustifichi differenti regimi fra titolari di farmacie e titolari di parafarmacie in ordine alla vendita dei farmaci di fascia C soggetti a prescrizione medica), nonché il divieto di abuso di posizione dominante, di cui agli artt. 102 e 106, par. 1, TFUE (considerato che, secondo il Tar, il farmacista titolare di una farmacia si avvantaggerebbe ingiustificatamente del divieto per i titolari di parafarmacie di vendere i farmaci di fascia C soggetti a prescrizione medica).
Tuttavia, il Tar Sicilia ha rinunciato alla prima questione, dopo che la Corte di Giustizia aveva trasmesso allo stesso la “sentenza Venturini” (sentenza del 5 dicembre 2013, nelle cause da C-159/12 a C-161/12, pubblicata in Rassegna di diritto farmaceutico e della salute, 2014, 399), che già si era pronunciata sul punto, stabilendo che la normativa italiana in materia non è in contrasto con l’art. 49 TFUE.
Con riferimento, invece, agli altri due quesiti posti, la Corte di Giustizia ha ritenuto gli stessi irricevibili, in ragione del fatto che il provvedimento di rinvio adottato dal Giudice Amministrativo non conteneva gli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione interpretativa utile a risolvere la problematica giuridica in esame. In particolare, con riferimento al divieto di abuso di posizione dominante, la Corte ha ricordato che, secondo giurisprudenza costante, la creazione di una posizione dominante mediante la concessione di diritti speciali o esclusivi non è, di per sé, incompatibile con l’art. 102 TFUE; pertanto, non solo è necessario verificare che la normativa italiana abbia per effetto di concedere alle farmacie diritti speciali o esclusivi ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, ma occorre, altresì, accertare che tale normativa abbia potuto comportare un abuso di posizione dominante (sentenza del 2 luglio 2015, nella causa C-497/12).