15 Aprile

HEALTHCARE

Parafarmacie site nel centro storico comunale : è illegittimo il diniego all’installazione della croce verticale c.d. “a bandiera”

15/04/2016

In presenza di un regolamento comunale che consente l’esposizione di segnaletiche, anche a bandiera, nel centro storico, solamente, in deroga, nel caso di esercizi correlati alla tutela della salute, come ospedali, ambulatori di pronto soccorso e farmacia, al fine di facilitare l’individuazione di taluni servizi ritenuti di pubblica utilità, è illegittimo il diniego alla installazione di una insegna a bandiera a forma di croce disposto nei confronti di una parafarmacia.

Il Tar Toscana, con sentenza n.  520 del 21 marzo 2016, ha censurato il provvedimento comunale che ha posto il suddetto diniego ad una  parafarmacia sita nel centro storico e così il relativo regolamento comunale dal quale il provvedimento impugnato ha tratto origine, atteso che il simbolo della croce non si correla in modo specifico alle sole categorie di medicinali che le farmacie sono abilitate a commercializzare ma designa l’offerta al pubblico di prodotti  e servizi di pubblica utilità inerenti la cura della salute umana che la legge non riserva alle farmacie ma, casomai, ai farmacisti.

Di conseguenza, l’interesse pubblico a salvaguardare elementi architettonici di particolare pregio che può legittimare il diniego alla installazione della croce a bandiera, ad avviso del Tar, “non può essere presidiato attraverso distinzioni astratte e discriminatorie fra “categorie di imprese” che offrono analoghi prodotti e servizi nel medesimo settore”.