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Prosegue il contrasto giurisprudenziale sul tema delle modalità di distribuzione all’ingrosso di farmaci da parte dei titolari di farmacia a ciò regolarmente autorizzati. Dopo un segnale di apertura alla legittimità del ricorso al codice identificativo univoco assegnato alla farmacia anche per l’acquisto dei farmaci destinati alla distribuzione all’ingrosso, giunto da una recente pronuncia del Tar Lazio (ordinanza, n. 894 del 24 febbraio 2016), con ordinanze n. 255 e n. 256 del 30 marzo 2016, il Tar Catania, si è pronunciato, in via cautelare, in senso opposto, sulla legittimità di due provvedimenti adottati da un’ASP nei confronti di titolari di farmacia autorizzati alla distribuzione all’ingrosso dei farmaci.
In particolare, confermando un precedente orientamento del Tar Lombardia (Brescia, ord. n. 79 del 22 gennaio 2016), il Tar siciliano ha ritenuto che non sia consentito l’acquisto dei farmaci da parte dei titolari di farmacia, avvalendosi del codice identificativo univoco attribuito dal Ministero alla farmacia, destinandone poi una parte all’attività di distribuzione all’ingrosso, facendo ricorso ad una movimentazione interna della merce dal magazzino della farmacia a quello destinato al commercio all’ingrosso.
Se da una parte, l’art. 100, comma 1bis dlgs. n. 219/2006, “non sembra aver introdotto un tertium genus fra la figura del grossista e quella del farmacista strettamente inteso, ma solo aver eliminato una incompatibilità, consentendo ad uno stesso soggetto di esercitare entrambe le attività”, dall’altra parte, la pratica contestata al titolare di farmacia nel caso di specie sembra interrompere il percorso di tracciabilità dei farmaci previsto dalla vigente normativa, rendendo più difficile il monitoraggio dei medicinali.
Per questo, sul piano della valutazione dei contrapposti interessi in gioco, l’interesse di natura commerciale dei trasferimenti di farmaci sopra menzionati tra i due ambiti operativi facenti a capo al medesimo soggetto, titolare sia della farmacia che dell’attività di distribuzione all’ingrosso, sembra suscettibile di conflitto con gli interessi pubblici, inerenti la tutela della salute pubblica, al fine di prevenire possibili frodi, truffe e contraffazioni e ritiri dal mercato, quali interessi che devono prevalere sull’interesse privato.