LAVORO
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 4635 del 9 marzo 2016, conferma, in aderenza all’orientamento prevalente in giurisprudenza, che è illegittimo il patto di prova stipulato in un contratto a tempo indeterminato se tra le medesime parti era già intercorso un contratto a termine che prevedeva, tra l’altro, un patto di prova uguale a quello successivamente riproposto nel contratto a tempo indeterminato. Nel merito della vicenda in questione, la Corte ha accertato che il datore di lavoro aveva già messo alla prova il lavoratore con un precedente contratto a termine, che prevedeva a sua volta un periodo di prova, così che non poteva dirsi legittima la previsione di un nuovo periodo di prova avente a oggetto, peraltro, le stesse mansioni già verificate positivamente dal datore di lavoro durante la vigenza del precedente contratto a termine.