01 Marzo

HEALTHCARE

Le farmacie soprannumerarie vanno soppresse e a nulla rileva l’indizione del concorso straordinario per l’assegnazione

01/03/2016

Laddove vengano meno i presupposti demografici previsti dall’art. 11, d.l. 1/2012 (conv. in l. 27/2012) per l’istituzione e il mantenimento delle nuove sedi farmaceutiche, le competenti Autorità devono procedere alla revisione e alla soppressione delle stesse, a nulla rilevando che tali sedi siano tra quelle inserite nel concorso straordinario indetto dalla Regione per l’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche. Per effetto di tale principio , il Consiglio di Stato ha sospeso, in via cautelare, l’efficacia dei provvedimenti regionali concernenti la fase di interpello del concorso straordinario bandito dalla Regione Puglia e conseguente assegnazione delle sedi ai vincitori, riformando l’ordinanza del TAR Bari, che, invece, aveva rigettato l’istanza cautelare, avendo ritenuto che, ai fini della revisione, una sede farmaceutica messa a concorso debba essere assimilata ad una sede occupata (Consiglio di Stato, Sez. III, ordinanza n. 643 del 25 febbraio 2016).