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Il Consiglio di Stato, discostandosi dall’orientamento espresso dal TAR Lazio, ha ritenuto che, per le modifiche secondarie di AIC (quali, ad esempio, il cambio di indirizzo della sede legale della società autorizzata all’immissione in commercio, qualora rimanga inalterato il soggetto intestatario dell’AIC) seppure identiche e ripetitive per tutte le autorizzazioni in essere, è obbligatoria la corresponsione di tanti diritti quanti sono le AIC in commercio soggette a modifica. A sostegno della decisione, è stato richiamato l’art. 5, co. 12, l. 407/1990, che detta i criteri per la determinazione delle tariffe e diritti spettanti al Ministro della salute e all’Istituto Superiore della Sanità. In particolare, secondo il Consiglio di Stato, tale disposizione, considera, ai fini della determinazione dei diritti tariffari, non solo il costo reale dei servizi resi, ma anche il valore economico delle operazioni di riferimento, e attribuisce così rilevanza alle utilità economiche collegate ad ogni singolo aggiornamento di AIC, ciascuna delle quali genera in modo autonomo proventi per la società titolare, giustificando, dunque, la richiesta di AIFA di pagamento di tanti diritti quanti sono le AIC soggette a modifica (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 798 del 26 febbraio 2016).