CIVILE E COMMERCIALE
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere 15 febbraio 2016 n. 39343, ha precisato che le società tra professionisti, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della legge n. 183/2011, possono essere costituite solo per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.
Conseguentemente, non essendo stato istituito l’ordine o collegio o albo professionale dei fisioterapisti, non è consentita agli stessi la costituzione in via esclusiva di società tra professionisti. Essi possono invece partecipare a società tra professionisti o in posizione di “soci per finalità di investimento” o in posizione di “soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche”, come previsto dall’art. 10, comma 4, lettera b) della legge 183/2011.